L’etichettatura dei prodotti biologici è soggetta a normative precise che ne garantiscono l’autenticità e la trasparenza. Secondo il regolamento CE 889/2008, l’etichetta deve includere elementi obbligatori che informano chiaramente il consumatore sul metodo di produzione. Tra questi troviamo l’indicazione del termine “biologico” accanto alla denominazione commerciale e agli ingredienti, nonché il logo comunitario, obbligatorio per gli alimenti preconfezionati destinati al mercato europeo.
È fondamentale riportare l’origine delle materie prime utilizzate, il codice dell’organismo di controllo responsabile della certificazione e l’identificazione del produttore o del responsabile del prodotto. Per gli alimenti composti da ingredienti biologici, l’etichetta deve specificare quali sono tali ingredienti e il loro peso percentuale rispetto al totale agricolo.
Il termine “biologico” deve essere applicato esclusivamente agli ingredienti certificati come tali. Inoltre, l’uso del logo comunitario è vietato nel caso in cui l’ingrediente principale non sia biologico, come accade ad esempio per prodotti a base di selvaggina. Queste regole assicurano chiarezza e aiutano i consumatori a scegliere prodotti in linea con le proprie esigenze di sostenibilità e qualità.





